Multa per l’automobilista che accede alla ‘ZTL’ con un veicolo elettrico

Fatale il non avere preventivamente effettuato la comunicazione della targa della vettura

Multa per l’automobilista che accede alla ‘ZTL’ con un veicolo elettrico

Legittima la multa all’automobilista che accede alla ‘Zona a traffico limitato’ con un veicolo elettrico ma senza avere preventivamente effettuato la comunicazione della targa. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 6051 del 6 marzo 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò dato ragione al Comune di Roma nel contenzioso con un automobilista beccato nel 2016 a circolare con un veicolo ad integrale trazione elettrica ma senza autorizzazione in una ‘Zona a traffico limitato’. Anteriormente all’aggiornamento normativo datato 2018, l’accesso alle ‘Zone a traffico limitato’ da parte dei veicoli a trazione elettrica non era libero ma soggetto ad autorizzazione. Ciò detto, però, qualora la disciplina comunale, pur prevedendo l’esenzione dall’esposizione del contrassegno e dalla corresponsione di somme per tali specifici veicoli, richieda comunque la preventiva comunicazione della targa ai fini di un eventuale controllo, la mancata comunicazione integra la violazione sanzionabile alla luce di quanto previsto dal Codice della Strada. Questo il panorama tracciato dai giudici, i quali aggiungono che l’esimente della buonafede non è invocabile quando l’automobilista non dimostri di aver fatto tutto il possibile per ottemperare alle prescrizioni, essendo l’errore sulla liceità della condotta scusabile solo se inevitabile e riconducibile ad un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione. Entrando nei dettagli, i giudici osservano che alla data della contestazione l’accesso alla ‘ZTL’ non era libero per le auto elettriche, ma soggetto ad autorizzazione. Difatti, la delibera comunale, risalente al 2011, nel disporre, testualmente, che la circolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ‘ZTL’ era autorizzata senza contrassegno e a titolo gratuito, richiedeva per un’inderogabile necessità di controllo, la comunicazione della targa, comunicazione che, invece, è avvenuta sì da parte dall’automobilista ma solo dopo l’accertamento dell’infrazione. In sostanza, la delibera non aveva affatto soppresso la necessità dell’autorizzazione ma aveva reso sufficiente non più un provvedimento ad hoc, ma la semplice comunicazione della targa, semplificando le procedure di rilascio. Quindi, all’epoca dell’infrazione compiuta dall’automobilista, potevano considerarsi autorizzati solo i veicoli elettrici per i quali era stata comunicata preventivamente la targa. Di conseguenza, in mancanza di tale comunicazione, la circolazione, anche delle auto elettriche, in una ‘ZTL’ restava legittimamente sanzionabile dal Comune. A inchiodare l’automobilista, poi, anche il lungo tempo trascorso dall’adozione della delibera, che disciplinava il transito dei veicoli elettrici nelle ‘ZTL’ dei veicoli elettrici, all’accertato illegittimo accesso compiuto dall’automobilista nella ‘Zona a traffico limitato’ della Capitale. Ciò significa che l’automobilista era a conoscenza o avrebbe potuto conoscere le prescrizioni della delibera, adottata cinque anni prima, non essendovi elementi per ritenere che egli avesse fatto il possibile per ottemperare alle limitazioni per l’accesso. E la comunicazione della targa dopo la consumazione dell’infrazione non può limitare o escludere la responsabilità dell’automobilista, non essendo l’infrazione scusabile.

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