Possibile l’allontanamento dello straniero a fronte di idee politiche e comportamenti che potrebbero problemi di ordine pubblico

Sancita la legittimità del provvedimento con cui una Prefettura ha deciso l’allontanamento dall’Italia di un cittadino europeo, di nazionalità danese, leader di una formazione di destra, giunto a Milano in prossimità temporale con un evento politico denominato ‘Remigration Summit 2025’, evento cui era destinato a prendere parte

Possibile l’allontanamento dello straniero a fronte di idee politiche e comportamenti che potrebbero problemi di ordine pubblico

Possibile l’allontanamento dello straniero dall’Italia a fronte della valutazione non solo delle sue idee politiche ma anche dei comportamenti precedentemente tenuti, da considerare, peraltro, in prospettiva, cioè in relazione al tipo di evento a cui lo straniero intende partecipare in Italia.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 20380 del 17 giugno 2026 della Cassazione), i quali hanno sancito la legittimità del provvedimento con cui una Prefettura ha deciso l’allontanamento dall’Italia di un cittadino europeo, di nazionalità danese, leader di una formazione di destra, giunto a Milano in prossimità temporale con un evento politico denominato ‘Remigration Summit 2025’, evento cui era destinato a prendere parte.
In generale, la normativa prevede che il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. In particolare, è previsto che provvedimenti di allontanamento possano essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali del soggetto che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. In questa ottica, però, l’esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l’adozione di tali provvedimenti di allontanamento.
Quindi, il giudice è tenuto, nell’eseguire il controllo sul provvedimento prefettizio, a verificare la correttezza del giudizio prognostico, dal momento che “rappresentare una minaccia” significa costituire un pericolo. Non si reprime, in questo caso, un fatto illecito già verificatosi, ma si previene il suo (probabile) verificarsi. Difatti, il giudizio è scisso dalla sussistenza (o meno) di precedenti penali, ma fondato sui fatti ritualmente introdotti dalle parti, dovendosi compiere un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona o per l’incolumità pubblica.
Analizzando la posizione del cittadino danese, vi è stata una valutazione in punto di fatto non solo delle sue idee politiche, ma dei comportamenti da lui precedentemente tenuti, mettendoli in relazione al tipo di evento a cui egli intendeva partecipare, evento che, pur non prevedendo una manifestazione pubblica, era tuttavia di natura politica e riguardante tematiche sensibili (la cosiddetta remigazione) connesse ai comportamenti tenuti in passato dallo straniero e ritenuti destabilizzanti e provocatori, anche se all’epoca non penalmente sanzionati.
Per i giudici di Cassazione, poi, la circostanza che il raduno fosse lecito nulla toglie al fatto che si possano valutare comportamenti illeciti o comunque destabilizzanti che sono stati tenuti in relazione ai temi di cui si occupava il raduno.
In questa ottica, il fattore di rischio è rappresentato non tanto dalle idee politiche in sé considerate, bensì da come queste idee politiche vengono manifestate all’esterno e in quali occasioni.
Legittimo, poi, trarre dai comportamenti già tenuti da un soggetto, valutati nel contesto della sua personalità così come manifestata oggettivamente all’esterno, una prognosi di rischio di reiterazione. E la valutazione, riguardo al cittadino danese, è stata fatta alla attualità, in ordine al rischio concreto e attuale che in quella tipologia di manifestazione si ripetessero comportamenti provocatori e che avrebbero potuto generare problemi di ordine pubblico.

News più recenti

Mostra di più...