Il cambio di casacca del politico di turno può legittimare solo una critica feroce

Inaccettabile, invece, soprattutto nel contesto dei ‘social network’, l’utilizzo di epiteti come “bastardo” e “farabutto”

Il cambio di casacca del politico di turno può legittimare solo una critica feroce

Esponente politico abbandona il partito con cui è riuscito ad ottenere l’elezione: legittima una critica, anche feroce, ma è inaccettabile l’utilizzo, nei suoi confronti, di epiteti come “bastardo” e “farabutto”.
Questa la decisione di buon senso dei giudici (sentenza numero 3186 del 26 gennaio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’ennesimo caso di diffamazione sui ‘social network’.
Scenario della vicenda è la piazza virtuale di ‘Facebook’. Anche lì, difatti, si manifestano gli strascichi della clamorosa rottura politica avvenuta nella giunta di un Comune siciliano, rottura che ha visto il primo cittadino e il partito di appartenenza salutarsi e dirsi addio, in maniera, peraltro, non proprio amichevole. A testimoniarlo, appunto, anche le reazioni sui ‘social network’, con un particolare riferimento a ‘Facebook’, dove, una volta pubblicata, la foto del primo cittadino viene accompagnata da uno scritto inequivocabile, cioè “bastardo farabutto … ha rubato il voto a tantissima gente … che Dio lo maledica”.
Inevitabile lo strascico giudiziario. E l’autore del commento – non esattamente oxfordiano – alla foto del sindaco si ritrova condannato in primo grado per diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità – il ‘social network’ –, avendo, secondo il giudice, offeso gravemente l’onore e la reputazione del sindaco.
A sorpresa, però, in secondo grado, il giudice opta per una clamorosa assoluzione, catalogando la frase incriminata come frutto di una mera critica politica.
Inevitabile l’approdo in Cassazione. Nel contesto del ‘Palazzaccio’, difatti, il legale che rappresenta il sindaco sostiene l’erroneità – palese, a suo dire – della valutazione compiuta in Appello, poiché, pur riconoscendo la spiccata portata offensiva delle espressioni rivolte nei confronti del sindaco, si è ritenuto che le espressioni utilizzate fossero finalizzate ad esplicitare un grave disappunto per un tradimento politico. Invece, le espressioni offensive in esame erano contenute in un commento ad un ‘post’ che non faceva riferimento ad alcun fatto (o vicenda) a carattere politico e quindi era completamente estraneo al contesto politico.
Per il legale, perciò, non ci sono dubbi: ci si trova di fronte ad espressioni che non avevano altro significato che quello di offendere gravemente dinanzi all’opinione pubblica la reputazione del sindaco.
Questa obiezione è ritenuta fondata dai giudici di Cassazione, per i quali, innanzitutto, occorre considerare, nell’esaminare la problematica, che vengono in rilievo due diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali sono quelli alla riservatezza della persona offesa e quello alla libera manifestazione del pensiero, declinata nell’esercizio della cosiddetta critica politica, diritti che devono essere oggetto di un attento bilanciamento.
In tale quadro, ai fini dell’operatività della scriminante prevista in caso di esercizio di un diritto, può essere riconosciuto il diritto alla critica politica, però con il solo limite della continenza espressiva. In particolare, se il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, poiché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero, il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Andando più nello specifico, nell’ipotesi – come in questa vicenda – di condotta realizzata attraverso ‘social network’, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo, precisano i giudici di Cassazione.
Ragionando sullo specifico caso oggetto del processo, dalla lettura del ‘post’ pubblicato se ne percepisce ictu oculi l’immediata portata offensiva, trasmodante proprio in un’aggressione ad hominem nei confronti del sindaco.
Su questo fronte non ci sono dubbi: a fronte della mera pubblicazione di una foto del sindaco, al di fuori di qualsivoglia contesto di dibattito politico, l’autore del ‘post’ incriminato ha non solo criticato il sindaco per aver tradito le aspettative degli elettori, bensì per farlo – ed è questo che risulta decisivo – lo ha definito, travalicando i limiti della continenza espositiva, “bastardo” e “farabutto”, addirittura augurandosi che Dio lo maledicesse.

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