Genitori separati: legittima una suddivisione non paritaria dei tempi coi figli

Possibile una compressione dello spazio temporale previsto per la frequentazione con il genitore non convivente

Genitori separati: legittima una suddivisione non paritaria dei tempi coi figli

L’esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita e di mantenere le sue abitudini e l’ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione non paritaria dei tempi da trascorrere coi genitori separati. Possibile, quindi, una compressione dello spazio temporale previsto per la frequentazione con il genitore non convivente.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 1008 del 19 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due coniugi separati.
Sul tavolo dei giudici ci sono le obiezioni sollevate dall’uomo a fronte dei periodi a lui concessi da trascorrere coi figli e minoritari rispetto a quelli a disposizione della donna.
In particolare, secondo l’uomo, non si è adeguatamente considerato il principio del superiore interesse del minore, interesse che si concretizza nel diritto prioritario fondamentale di crescere coi propri genitori biologici e, nello specifico, trattandosi di genitori separati, di crescere con il padre.
In premessa, i magistrati di Cassazione ribadiscono che la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui la relazione tra genitore e figlio (e, con essa, la responsabilità genitoriale) può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell’ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l’accudimento e l’educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della visita o dello svago ad essa eventualmente connesso.
Pertanto, la suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice, che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo.
In tema di affidamento condiviso, poi, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, ha natura tendenziale. Ma l’esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l’ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, ma lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente – salvo che quest’ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione genitoriale – non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa.
Tornando alla vicenda in esame, il calendario che regolamenta il diritto di visita dell’uomo, benché non rispetti la piena equivalenza dei tempi di permanenza presso l’uno o l’altro genitore, attesa la distanza geografica tra i diversi luoghi di residenza e gli impegni scolastici e sociali dei minori, non confligge con la regola generale secondo cui ad entrambi i genitori deve essere riservato il diritto ad intrattenere un rapporto continuativo e significativo con la prole.

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