Basta l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge per riconoscergli l’assegno divorzile
Necessario però tenere conto dell’apporto fornito, in maniera significativa, alla vita familiare
L’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del coniuge che lo richiede, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 1130 del 19 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura dello scontro giudiziario tra due ex coniugi.
Per maggiore chiarezza, i giudici aggiungono che l’assegno divorzile, avendo una funzione compensativa-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge che lo richiede e che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, e in tale ottica la prova presuntiva – idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo – è fondata sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando il coniuge è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dal medesimo alla crescita del patrimonio comune e dell’altro coniuge, il che – in un’ottica di giustizia distributiva all’interno della famiglia – giustifica l’assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte del coniuge che richiede l’assegno.
A chiusura della specifica vicenda presa in esame, infine, i magistrati di Cassazione hanno condiviso e confermato il provvedimento emesso in Appello, provvedimento con cui è stato riconosciuto l’assegno divorzile – seppur solo di 160 euro al mese – alla donna, nonostante le obiezioni sollevate dall’uomo.
In sostanza, approfondito l’esame dei redditi delle parti, è risultata evidente la sensibile disparità reddituale tra i due ex coniugi, essendo in condizione svantaggiata la donna che, per potersi mantenere con lavori precari, deve continuare a lavorare pur con la sua età, mentre l’uomo ha maturato trattamento pensionistico, non deve esborsare canoni per l’alloggio e può contare sul contributo che il figlio maggiorenne e con lui convivente potrebbe ragionevolmente garantire in modo maggiore.
Se può aversi qualche dubbio sulla riconoscibilità dell’assegno a fini assistenziali, risultando la donna disporre di redditi che le consentono di garantirle il soddisfacimento dei bisogni personali di mantenimento, nel contempo ricorrono però i presupposti per riconoscere l’assegno di divorzio nella sua dimensione perequativa-compensativa, risultando, dalla consulenza tecnica disposta del corso del giudizio di separazione e dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti in detta sede, che la donna, con l’accordo dell’allora marito, ha nel 2001 lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi unicamente alla famiglia, e dovendosi ritenere che essa in tal modo abbia rinunciato a prospettive concrete di lavoro, di acquisizione di professionalità e di maturazione dei requisiti pensionistici e nel contempo abbia contributo alle realizzazione delle disponibilità economiche dell’oggi ex marito, che, lasciando gli incombenti familiari alla moglie, ha potuto, a sua differenza, consolidare professionalità e reddito, oltre che il suo attuale trattamento di quiescenza.