Vacanza ‘all inclusive’ saltata: possibile il rimborso integrale della somma pagata

In sostanza, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a quest’ultimo non imputabile, tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza, costituisce autonoma causa di estinzione dell'obbligazione per il venir meno dell'interesse creditorio e della causa concreta del contratto

Vacanza ‘all inclusive’ saltata: possibile il rimborso integrale della somma pagata

Nel contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’ (pacchetto turistico), la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a quest’ultimo non imputabile, tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza, costituisce autonoma causa di estinzione dell'obbligazione per il venir meno dell'interesse creditorio e della causa concreta del contratto, con conseguente diritto al rimborso integrale di quanto pagato, indipendentemente dalle clausole contrattuali che prevedano penali per il recesso del viaggiatore.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 13843 del 23 maggio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo all’istanza con cui una coppia di coniugi, impossibilitati, a causa dei problemi di salute della donna, ad usufruire del pacchetto ‘tutto compreso’ con destinazione Sharm- El Sheikh, acquistato presso un’agenzia e organizzato da un ‘tour operator’, hanno chiesto, allegando un certificato medico, il rimborso della intera somma pagata anticipatamente per l’acquisto del pacchetto turistico.
Per i magistrati di Cassazione è legittima la pretesa avanzata dai due coniugi.
In premessa, viene richiamato il principio secondo cui, nel contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’ (cosiddetto ‘pacchetto turistico’) la pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. I plurimi aspetti e profili della complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili – da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso – di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la finalità turistica, o lo scopo di piacere assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue nell’indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’.
Nel contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’ la ‘finalità turistica’ connota la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. E la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad esempio l’impossibilità o l’aggravio della prestazione, l’inadempimento, ecc. Eventi negativamente incidenti sull’interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove – in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso – essi depongano per l’impossibilità della relativa realizzazione. In tal caso, il venir meno dell’interesse creditorio determina invero l’estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell’elemento funzionale. E ove, come nella specie, il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell’Interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.
Il venir meno dell’Interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull’Interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta. Trattandosi di contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere, come nella specie, tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (esempio, desiderio di allontanarsi per un po’ dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall’ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi. Perciò, l’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall’impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile. La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione, che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione integra un fenomeno di automatica estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte, in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (cosiddetto sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto.
L’impossibilità parziale consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione che dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto, laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto.
Diversamente da tale ipotesi, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l’attuazione dell’obbligazione, non presupponendone di per sé l’obiettiva ineseguibilità da parte del debitore. Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo scopo di piacere in cui si sostanzia la finalità turistica), essa implica il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore.
Così, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l’obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l’impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir meno dell’interesse creditorio, e di conseguenza il contratto, che dell’obbligazione costituisce la fonte/per irrealizzabilità della relativa causa concreta.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione.

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