Sinistro stradale: solo con almeno due veicoli è possibile l’azione diretta del terzo trasportato

Non necessario, però, precisano i giudici, che si sia verificato uno scontro materiale fra i veicoli

Sinistro stradale: solo con almeno due veicoli è possibile l’azione diretta del terzo trasportato

L’azione diretta del terzo trasportato, prevista dal ‘Codice delle assicurazioni’, presuppone un dettaglio fondamentale, e cioè che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, non trovando, invece, applicazione nei casi di sinistro con veicolo unico, per i quali opera esclusivamente l’azione diretta.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 23822 del 25 agosto 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito di un sinistro stradale.
Nello specifico, la persona danneggiata ha chiamato in causa proprietaria e conducente dell’autovettura a bordo della quale viaggiava in qualità di terza trasportata, nonché la compagnia assicuratrice del veicolo, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’incidente verificatosi per fuoriuscita dalla sede stradale dell’autovettura, con conseguente collisione contro un cancello e un muro di cinta, senza, pertanto, il coinvolgimento di altri veicoli.
Pretesa risarcitoria legittima, secondo i giudici di merito, poiché è sufficiente la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra questo e i danni lamentati dal terzo trasportato, a prescindere da ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti.
A cambiare il quadro provvedono, però, i magistrati di Cassazione, i quali precisano che la tutela rafforzata riconosciuta, ‘Codice delle assicurazioni’ alla mano, al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra di essi. Tale interpretazione si fonda sul dato letterale della norma, che fa riferimento ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, il cui utilizzo del plurale palesa l’intenzione del legislatore di circoscrivere l’applicazione dell’istituto alle sole ipotesi di sinistri con pluralità di veicoli. La ratio della disposizione è, infatti, quella di agevolare il conseguimento del risarcimento da parte del trasportato nelle complesse vicende sinistrose che vedono coinvolti più veicoli e, di conseguenza, più imprese assicuratrici, evitando al danneggiato di dover attendere i tempi dell’accertamento delle rispettive responsabilità. Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella diretta, prevista dal ‘Codice delle assicurazioni’, da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

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