Revoca della patente: può essere irrogata nel termine di prescrizione quinquennale
Pur in assenza di un espresso termine di decadenza comminato dalla norma per l’esercizio del potere di revoca della patente, il relativo provvedimento deve ritenersi illegittimo solo se emesso in un tempo non ragionevole
La revoca della patente di guida, prevista dal ‘Codice della strada’ come sanzione amministrativa accessoria alla sentenza o al decreto penale di condanna per determinati reati (tra i quali l’omicidio stradale), costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, con la conseguenza che essa può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 8058 dell’1 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in provincia di Brindisi e relativo alla sanzione decisa nei confronti di un automobilista.
Già i giudici di merito avevano respinto l’opposizione proposta dall’automobilista a fronte del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida sine die, revoca disposta nei suoi confronti a seguito di una condanna penale, avendo cagionato con la propria vettura la morte di un uomo circolando per strada in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.
In particolare, in secondo grado, viene chiarito che, pur in assenza di un espresso termine di decadenza comminato dalla norma per l’esercizio del potere di revoca della patente, il relativo provvedimento deve ritenersi illegittimo solo se emesso in un tempo non ragionevole, tale, cioè, da vanificarne l’evidente funzione di tutela connessa all’accertamento, e il requisito di ragionevolezza è risultato ampiamente soddisfatto, nella vicenda in esame, dalla stretta consequenzialità cronologica della revoca rispetto alla sentenza di condanna, anteriore di poco più di due mesi.
Sulla stessa linea di pensiero, infine, anche i magistrati di Cassazione, poiché la revoca della patente di guida, revoca prevista come sanzione amministrativa accessoria alla sentenza o al decreto penale di condanna per determinati reati, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, con la conseguenza che essa può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale.
Impossibile, quindi, checché ne dica l’automobilista, ipotizzare la tardività del provvedimento di revoca della patente adottato dalla Prefettura.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati di Cassazione si soffermano sulla durata del periodo di inibizione alla guida e osservano che il ‘Codice della strada’ stabilisce che, nei casi di omicidio stradale aggravato, come quello in esame, il conducente non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca.