Papà ai domiciliari: può accompagnare il figlio a scuola
A patto però che la moglie svolga un’attività professionale che non le consenta di adempiere alle incombenze familiari

Papà in detenzione domiciliare: possibile concedergli l’autorizzazione a portare il figlio a scuola e ad andare a riprenderlo a fine lezioni. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 1944 del 16 gennaio 2025 della Cassazione), i quali precisano che, contrariamente a quanto sancito dal Magistrato di sorveglianza, è necessaria una valutazione complessiva della situazione familiare dell’uomo, soprattutto tenendo presente che la moglie svolge un’attività professionale i cui orari di lavoro non le consentono di adempiere alle incombenze familiari. Secca, e per nulla esaustiva, la risposta negativa del Magistrato di sorveglianza, il quale si è limitato ad apporre sulla richiesta, avanzata dall’uomo sottoposto alla detenzione domiciliare, la dicitura ‘Visto, non si autorizza quanto richiesto’. Così, con pochissime parole, è stata negata all’uomo la possibilità, in quanto padre, di sostituire la moglie, bloccata dal lavoro, nell’accompagnare il figlio a scuola e nell’andare a riprenderlo alla fine delle lezioni. Inevitabili le rimostranze dell’uomo, ritenute legittime dai giudici di Cassazione, i quali ‘censurano’ il Magistrato di sorveglianza, il quale, spiegano, non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta avanzata dall’uomo, ossia, nello specifico, i problemi legati all’attività professionale della moglie, attività i cui orai non paiono consentirle di adempiere alle incombenze familiari, incluso l’accompagnare a scuola il figlio per poi andare riprenderlo all’uscita.