Offerta formativa non soddisfacente: ciò non basta per risolvere il contratto con l’Università telematica
Respinta l’istanza presentata da una studentessa e centrata sulla differenza tra l’offerta formativa promessa e quella effettivamente fornita
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario con il datore
Irrilevante, invece, il riferimento all’iscrizione a ruolo e alla trasmissione del carico fiscale all’agente della riscossione