Denaro sottratto ad una persona fragile emotivamente: è estorsione

Respinta la tesi difensiva, mirata a ridimensionare i fatti presentandoli come mera circonvenzione di incapace

Denaro sottratto ad una persona fragile emotivamente: è estorsione

Legittimo parlare di estorsione se una somma di denaro viene sottratta, con le buone e, soprattutto, con le cattive, ad una persona fragile dal punto di vista emotivo. Impossibile ridimensionare i fatti e parlare di mera circonvenzione di incapace, sanciscono i giudici (sentenza numero 18096 del 13 maggio 2025 della Cassazione). In questa ottica è irrilevante il riferimento, fatto dalla difesa dell’uomo sotto processo, alla condizione della vittima, assolutamente sola al mondo, per di più malata di epilessia, impossibilitata a guidare e facilmente impressionabile.
Scenario della triste vicenda è la provincia di Bari. Ad essere preso di mira è un uomo assai fragile, malato di epilessia e oramai abituato a stare da solo. A lui vengono sottratte, in diverse occasioni, da due uomini, alcune somme di denaro.
Inevitabile, secondo i giudici di merito, catalogare i fatti come estorsione e rapina, con conseguente condanna dei due uomini sotto processo.
A portare la questione in Cassazione è solo uno dei due autori delle azioni criminose, e l’obiettivo è vedere eliminato il reato di estorsione e di vederlo ridimensionato a mera circonvenzione di persona incapace. Ciò perché la vittima, spiega il legale, è risultata essere un soggetto assolutamente solo al mondo, per di più malato di epilessia, impossibilitato a guidare, in ogni caso facilmente impressionabile, circostanze, queste, che lo hanno posto in quello stato di oggettiva fragilità e debolezza psichica tipiche del reato di circonvenzione di incapace.
Peraltro, annota ancora il legale, si è parlato di condotte estorsive mediante minacce, ma, allo stesso tempo, si è evidenziato che la persona offesa ha per lungo tempo confidato nella buonafede e nell’amicizia dei due uomini sotto processo, tant’è che per un lungo periodo non li ha denunciati. Non a caso, l’uomo sotto processo, lungi dall’apparire minaccioso, è riuscito, attraverso attività ingannevole, ad ottenere la piena fiducia della vittima.
Per chiudere il cerchio, infine, il legale evidenzia che già dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla vittima è emersa una situazione di fragilità psicologica e uno stato di decadimento cognitivo che ha consentito di approfittarne con semplici attività ingannatorie, e quindi quelle che sono state considerate minacce estorsive, invece, possono essere ricondotte a ipotesi di abuso della sua credulità su fatti e circostanze inesistenti.
A fronte delle obiezioni difensive, però, i magistrati di Cassazione ritengono assolutamente condivisibile la valutazione compiuta in Appello.
Impossibile, in sostanza, escludere il reato di estorsione, e ipotizzare invece solo una situazione di approfittamento della situazione di fragilità psicologica e facile suggestionabilità della vittima.
Decisivo il riferimento proprio alle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha descritto con chiarezza plurime condotte poste in essere dall’uomo sotto processo, condotte senz’altro idonee a ingenerare il timore di subire mali ingiusti se non ne avesse soddisfatto le richieste di denaro. E in questa ottica è sfavorevole all’uomo sotto processo anche il lungo lasso di tempo in cui la persona offesa, confidando nell’amicizia e nella buonafede, ha evitato di denunciarlo alle forze dell’ordine, vista anche la pregressa conoscenza. E la mancata iniziale denuncia non vuole dire, come sostiene la difesa, che non vi siano state, in un momento successivo, delle condotte esplicitamente minacciose che hanno, quindi, determinato la vittima a sporgere denuncia, anche grazie al sostegno morale datogli da un avvocato, testimone chiave per confermare la piena credibilità della persona offesa, avendo egli assistito personalmente ad alcune telefonate minacciose.
Impossibile, poi, accogliere la tesi difensiva secondo cui la circonvenzione di incapace può essere realizzata anche con condotte di violenza morale o anche di intimidazione, idonee a suggestionare la persona psicologicamente fragile tanto da indurla a compiere atti di disposizione patrimoniali per lei dannosi. Su questo fronte i magistrati di Cassazione sono netti: mettendo a confronto le due fattispecie penali, cioè l’estorsione e la circonvenzione di persona incapace, le condotte che si concretizzano in atti inequivoci di violenza fisica o di minaccia integrano inevitabilmente l’ipotesi dell’estorsione. Sacrosanto il principio secondo cui tra il delitto di circonvenzione di incapace e il delitto di estorsione, pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi in uno stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato, che nella circonvenzione di incapace è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione, invece, dall’uso della violenza o minaccia.
Tirando le somme, l’esistenza di condotte violente e minacciose per ottenere illecitamente somme di denaro esclude ex se la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace, anche nell’ipotesi in cui la vittima versi in una situazione di deficienza psichica, chiariscono i magistrati di Cassazione.
Peraltro, nella vicenda in esame si è appurato che la persona offesa si trovava in una situazione di fragilità emotiva, di malattia e di solitudine, ma non è mai stato accertato che versasse in una situazione di deficienza psichica.

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