Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro

In sostanza, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a quest’ultimo non imputabile, tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza, costituisce autonoma causa di estinzione dell'obbligazione per il venir meno dell'interesse creditorio e della causa concreta del contratto
Respinta la tesi difensiva, mirata a ridimensionare i fatti presentandoli come mera circonvenzione di incapace