Bimbo sfugge alla maestra e si fa male: condannata la scuola
Evidenti le colpe dell’insegnante. Consequenziale la responsabilità dell’istituto scolastico
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La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario con il datore
Irrilevante, invece, il riferimento all’iscrizione a ruolo e alla trasmissione del carico fiscale all’agente della riscossione